Tutela della Privacy - Legge N.675/96 del 31.12.96
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Linteressato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati personali devono essere preventivamente informati per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e lambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui allarticolo 13;
f) il nome, la denominazione, la residenza o la sede del titolare
e, se designato, del responsabile.
Linformativa di cui la norma 1 può non comprendere
gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza può ostacolare lespletamento di funzioni
pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento
delle finalità di cui allarticolo 4, comma 1, lettera
e) (Particolari trattamenti in ambito pubblico. La presente legge
non si applica al trattamento dei dati personali effettuato: (omissis)
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificatamente il trattamento e 14, comma
1, lettera d) (Limiti di esercizio. I diritti di cui allarticolo
13, comma 1, lettere c) e d) , non possono essere esercitati nei
confronti dei trattamenti dei dati personali raccolti: (omissis)
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti economici, in base
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,
il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità;)
Quando i dati personali non sono raccolti presso linteressato,
linformativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
allatto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando linformativa
allinteressato un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, ovvero
si rivela, a giudizio del garante, impossibile, ovvero nel caso
in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, atresì, quando i dati sono trattati
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui allarticolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio, n.271, e successive modificazioni o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro proseguimento.
Art. 11 - Consenso
Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti
pubblici o di enti economici è ammesso solo con il consenso
espresso dellinteressato.
Il consenso può riguardare lintero trattamento ovvero
una o più operazioni dello stesso.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se
ne sono state rese allinteressato le informazioni di cui allarticolo
10.
Art. 13 - Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma
4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica
e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione
dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità
di esercitare gratuitamente tale diritto.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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