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Tutela della Privacy - Legge N.675/96 del 31.12.96

Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta

L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente informati per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 13;
f) il nome, la denominazione, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
L’informativa di cui la norma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) (Particolari trattamenti in ambito pubblico. La presente legge non si applica al trattamento dei dati personali effettuato: (omissis) e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificatamente il trattamento e 14, comma 1, lettera d) (Limiti di esercizio. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d) , non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti dei dati personali raccolti: (omissis) d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;)
Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, atresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio, n.271, e successive modificazioni o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro proseguimento.
Art. 11 - Consenso
Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici o di enti economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se ne sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 10.
Art. 13 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.